Art.: 1380 - Conflitto Tra Più Diritti Personali Di Godimento | ||
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa (2704) anteriore. Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e seguenti). |