Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1372 - Efficacia Del Contratto  
  Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).