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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 135 - Pubblicazione Senza Richiesta o Senza Documenti  
  E' punito con l'ammenda da L. 40.000 (euro 20,66) a L. 200.000 (euro 103,27) l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97 (93, 138).