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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1356 - Pendenza Della Condizione  
  In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può 2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670). L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.