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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1355 - Condizione Meramente Potestativa  
  E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.