Art.: 1338 - Conoscenza Delle Cause d'Invaliditā | ||
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invaliditā del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all'altra parte č tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validitā del contratto (1308). |