Art.: 1320 - Estinzione Parziale | ||
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti) o ha consentito a ricevere un'altra il debitore non ่ liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa. La medesima disposizione si applica in caso di transazione (1965), novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e confusione (1253, 1303). |