HOME
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ
CONTATTI
Giurisprudenza
.it
Codice Civile
Codice Civile
Codice Civile
Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione IV - Delle Obbligazioni Divisibili e Indivisibili
Art.: 1316 - Obbligazioni Indivisibili
Art.: 1316 - Obbligazioni Indivisibili
L'obbligazione ่ indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non ่ suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui ่ stato considerato dalle parti contraenti.
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ