Art.: 1312 - Pagamento Separato Dei Frutti o Degli Interessi | ||
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che ่ a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri. |