Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1311 - Rinunzia Alla Solidarietà  
  Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri. Rinunzia alla solidarietà: il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).