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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 130 - Atto Di Celebrazione Del Matrimonio  
  Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile (107, 109, 162). Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.