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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione III - Delle Obbligazioni In Solido
Art.: 1297 - Eccezioni Personali
Art.: 1297 - Eccezioni Personali
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
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