Art.: 1296 - Scelta Del Creditore Per Il Pagamento
Art.: 1296 - Scelta Del Creditore Per Il Pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non ่ stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).