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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione III - Delle Obbligazioni In Solido
Art.: 1295 - Divisibilità Tra Gli Eredi
Art.: 1295 - Divisibilità Tra Gli Eredi
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide (1261, 1318) tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote (752, 754).
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