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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione III - Delle Obbligazioni In Solido
Art.: 1294 - Solidarietà Tra Condebitori
Art.: 1294 - Solidarietà Tra Condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682, 1944, 1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).
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