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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1288 - Impossibilità Di Una Delle Prestazioni  
  L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione (1346 e seguenti) o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti (1256 e seguenti).