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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1286 - Facoltà Di Scelta  
  La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (665). La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo (666). Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice (att. 81).