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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione II - Delle Obbligazioni Alternative
Art.: 1285 - Obbligazione Alternativa
Art.: 1285 - Obbligazione Alternativa
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (1181).
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