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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1278 - Debito Di Somma Di Monete Non Aventi Corso Legale  
  Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (1182).