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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione V - Dell'Impossibilità Sopravvenuta Per Causa Non Imputabile Al Debitore
Art.: 1275 - Estinzione Delle Garanzie
Art.: 1275 - Estinzione Delle Garanzie
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle (1232, 2878).
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