Art.: 126 - Separazione Dei Coniugi In Pendenza Del Giudizio | ||
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio (150 e seguenti, 232, 234); può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori (2) o interdetti (414). |