Art.: 1264 - Efficacia Della Cessione Riguardo Al Debitore Ceduto | ||
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914). Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (1978, 2559). |