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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: VI - Del Matrimonio [79-230-Bis]
Sezione VI - Della Nullità Del Matrimonio [117-129-Bis]
Art.: 125 - Azione Del Pubblico Ministero
Art.: 125 - Azione Del Pubblico Ministero
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi (117, 118, 119).
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