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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1259 - Subingresso Del Creditore Nei Diritti Del Debitore  
  Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità (1203), e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (1780).