Art.: 1259 - Subingresso Del Creditore Nei Diritti Del Debitore | ||
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità (1203), e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (1780). |