Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1257 - Smarrimento Di Cosa Determinata  
  La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento. In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.