Art.: 1255 - Riunione Delle Qualità Di Fideiussore e Di Debitore
Art.: 1255 - Riunione Delle Qualità Di Fideiussore e Di Debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore (1936) e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.