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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione IV - Della Confusione
Art.: 1253 - Effetti Della Confusione
Art.: 1253 - Effetti Della Confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono (470, 490) nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
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