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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1251 - Garanzie Annesse Al Credito  
  Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.