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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione III - Della Compensazione
Art.: 1249 - Compensazione Di Pių Debiti
Art.: 1249 - Compensazione Di Pių Debiti
Quando una persona ha verso un'altra pių debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.
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