Art.: 1246 - Casi In Cui La Compensazione Non Si Verifica | ||
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi: di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato (1168); di credito per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti) o date in comodato (1803 e seguenti); di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ. 545); di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271). |