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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione III - Della Compensazione
Art.: 1245 - Debiti Non Pagabili Nello Stesso Luogo
Art.: 1245 - Debiti Non Pagabili Nello Stesso Luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).
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