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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione III - Della Compensazione
Art.: 1241 - Estinzione Per Compensazione
Art.: 1241 - Estinzione Per Compensazione
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono (2917).
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