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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione I - Della Novazione
Art.: 1235 - Novazione Soggettiva
Art.: 1235 - Novazione Soggettiva
Quando un nuovo debitore ่ sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 e seguenti).
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