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Codice Civile



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  Art.: 1233 - Riserva Delle Garanzie Nelle Obbligazioni Solidali  
  Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.