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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione I - Della Novazione
Art.: 1232 - Privilegi, Pegno e Ipoteche
Art.: 1232 - Privilegi, Pegno e Ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito (2878).
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