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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione I - Dell'Adempimento In Generale
Art.: 1200 - Liberazione Dalle Garanzie
Art.: 1200 - Liberazione Dalle Garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
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