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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1199 - Diritto Del Debitore Alla Quietanza  
  Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul titolo, se questo non ่ restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.