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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1190 - Pagamento Al Creditore Incapace  
  Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357, 374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (1443, 2726).