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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1189 - Pagamento Al Creditore Apparente  
  Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, ่ liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento ่ tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).