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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione I - Dell'Adempimento In Generale
Art.: 1179 - Obbligo Di Garanzia
Art.: 1179 - Obbligo Di Garanzia
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale (1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod. Proc. Civ. 1 19).
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