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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione I - Dell'Adempimento In Generale
Art.: 1178 - Obbligazione Generica
Art.: 1178 - Obbligazione Generica
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (664).
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