HOME
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ
CONTATTI
Giurisprudenza
.it
Codice Civile
Codice Civile
Codice Civile
Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione I - Dell'Adempimento In Generale
Art.: 1177 - Obbligazione Di Custodire
Art.: 1177 - Obbligazione Di Custodire
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ