Art.: 115 - Matrimonio Del Cittadino All'Estero | ||
Il cittadino ่ soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti). [La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.(*)] (*) Comma abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 200, n. 366 |