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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1156 - Universalità Di Mobili e Mobili Iscritti In Pubblici Registri  
  Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815 e seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e seguenti).