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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1151 - Pagamento Delle Indennit�  
  L'autorit� giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, pu� disporre che il pagamento delle indennit� previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).