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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1141 - Mutamento Della Detenzione In Possesso  
  Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale. Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un Titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.