Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1133 - Provvedimenti Presi Dall'Amministratore  
  I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.