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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 112 - Rifiuto Della Celebrazione  
  L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge (84 e seguenti). Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (98,138). Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).