Art.: 1014 - Estinzione Dell'Usufrutto | ||
Oltre quanto è stabilito dall'art. 979 (328), l'usufrutto si estingue: per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (2934 e seguenti); per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona (2814); per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 e seguenti). |