Art.: 100 - Riduzione Del Termine e Omissione Della Pubblicazione | ||
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu� ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine � dichiarata nella pubblicazione. Pu� anche autorizzare, con le stesse modalit�, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notoriet� con il quale quattro persone, ancorch� parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione a sulla gravit� delle possibili conseguenze. |